Tribunale di Vicenza : il divieto di licenziamento per causa matrimonio vale anche per l’uomo

Il Tribunale di Vicenza ha prodotto un’interessante ordinanza, recentemente pubblicata nella sezione lavoro, che va ad ampliare l’articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

Infatti, tale articolo dispone il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa matrimonio: ma sebbene si riferisca ad una aggettivazione femminile, la lettera della norma deve validare anche il divieto nei confronti del lavoratore uomo.

In pratica, il Tribunale di Vicenza sottolinea tale lacuna di disciplina, determinando che dev’essere colmata in via interpretativa, poiché è necessario evitare discriminazioni alla rovescia.

Allo stesso tempo, negli ultimi anni, anche ai papà, in via sempre maggiore, sono stati estesi i benefici legati alla genitorialità; inoltre, si ricordi che l’articolo 31 della Costituzione tutela il formarsi di una famiglia, un operato spettante tanto agli uomini quanto alle donne, un adempimento rafforzato dal suddetto divieto espulsivo.

Per quanto riguarda il caso pratico, il licenziamento dell’uomo era indubbio che fosse avvenuto in corrispondenza con le nozze, in quanto commitato nell’arco temporale che va dalla richiesta di pubblicazioni di matrimonio sino a un anno dopo la sua celebrazione (poi, mancava anche prova del giustificato motivo oggettivo del recesso).

Infine, l’uomo è stato risarcito del danno subito per il recesso e reintegrato nel suo posto di lavoro: a questo, si aggiunge proprio l’interpellanza di un’interpretazione dovuta al maschile anche per l’articolo 35 del codice delle pari opportunità.