La recente sentenza della Cassazione sull’abito da sposa commissionato e non pagato

L’organizzazione del giorno più bello richiede un gran dispendio di energie fisiche e psichiche, soprattutto per la futura sposa: per questo, qualsiasi contrattempo è fonte di stress sempre maggiore.

Se si tratta, poi, dell’abito dei sogni, può essere quasi letale: si può arrivare alla prova fatidica e osservare che quella “creatura” abbia dei problemi stilistici, tanto da non essere proprio il vestito da sposa tanto agognato.

Allora sorgono mille dubbi, fino a rigettare tale creazione: ma se se decidesse di non voler più l’abito da sposa pattuito con l’atelier, esso dev’essere pagato o no?

La Cassazione ha dipanato il dubbio in merito: l’abito da sposa, che è stato prima provato, poi scelto ed accettato e su cui la futura sposa cliente abbia commissionato delle modifiche sostanziali, va saldato fino all’ultimo centesimo.

In particolare, in una recente sentenza, la Cassazione pone questo imperativo qualora il vestito nuziale sia non pagato perché “non sta bene” rispetto a come lo si sarebbe pianificato.

Ma cosa significa, in temini di giurisprudenza, il “non mi sta bene” professato? La Suprema Corte si sofferma proprio su questo aspetto e afferma che una tale espressione non può essere considerata una prova in senso processuale: bisogna, altresì, che la motivazione si possa documentare, evidenziando, con un rigore di tipo scientifico, quali sono i possibili difetti sartoriali riscontrati.

Si tratta di argomentazioni emozionali, derivanti da un gusto personale, difficilmente dimostrabili: nella fattispecie, una futura sposa, dopo aver commissionato alcune correzioni rispetto al modello in catalogo, non è rimasta soddisfatta del risultato, portando, come motivazioni, ad esempio, “la linea è troppo classica”, “la gonna è dritta e non cade come nella foto che avevo mostrato alle stiliste”, “le spalline sono troppo sottili”.

Il tribunale, chiamato in causa, deve poter valutare l’esecuzione dell’opera (in quanto si parla di contratto di appalto) sulla base di un criterio oggettivo e quantitativo e non soggettivo e qualitativo.

Per risolvere il problema e permettere la valutazione dei magistrati suqualcosa di tangibile, sarebbe opportuno, prima di qualsiasi modifica od intervento sartoriale, che le parti specifichino per iscritto cosa vi è da eseguire nel modo più dettagliato possibile, eventualmente ricorrendo all’uso di disegni; inutile, in questo caso, il ricorso ai testimoni.