Bonus Matrimonio 2017 od Assegno di Congedo Matrimoniale 2017

Torna il bonus matrimonio anche per questo 2017: definito anche “assegno di congedo matrimoniale”, viene usufruito entro trenta giorni successivi alla data di nozze ed è concesso in occasione del congedo straordinario di otto giorni di durata: se aventi diritto, può benissimo essere corrisposto ad entrambi i futuri sposi e non è correlato all’ISEE.

Infatti, tale assegno è comulabile solo con l’indennità Inail per infortunio sul lavoro, fino a concorrenza dell’importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione e con gli eventuali assegni familiari.

In pratica, l’importo corrisponde a 7 giorni di retribuzione, detratta la percentuale del 5.54% a carico del lavoratore, per operai ed apprendisti; per i lavoratori a domicilio, la somma rispetta i 7 giorni di guadagno medio giornaliero, da cui si detrae la suddetta aliquota; per i marittimi, l’importo riguarda 8 giorni di salario medio più detrazione.

La somma del bonus, poi, è data dai giorni di retribuzione stabiliti dal contratto, più detrazione, in caso di part-time verticale.

Innanzitutto, il bonus matrimoniale 2017 non spetta a coloro che contraggono solo matrimonio religioso, mentre solo vedovi o divorziati possono avere diritto ad assegni sucessivi.

Le categorie, a cui il bonus matrimonio 2017 spetta, sono: operai, apprendisti, lavoratori a domicilio, marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative, che contraggono matrimonio civile o concordatario.

L’assegno di congedo matrimoniale viene erogato se e solo se gli aventi diritto dimostrano di esercitare le professioni in questione da almeno una settimana.

I lavoratori disoccupati delle categorie spettanti l’assegno rientrano nell’incentivo, ma devono dimostrare che hanno prestato per almeno 15 giorni, nei novanta precendenti il matrimonio, la propria opera alle dipendenze delle aziende sopra elencate.

In caso tali lavoratori non fossero in servizio (causa malattia, sospensione del lavoro etc.) ma fossero comunque titolari di un esistente rapporto di lavoro, possono comunque farne richiesta.

I lavoratori occupati, per richiedere tale bonus, devono presentare la domanda alla fine del congedo (e non oltre 60 giorni dal matrimonio) al datore di lavoro, allegando il certificato di matrimonio (o stato di famiglia), con i dati delle nozze rilasciati dall’Autorità comunale oppure tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/00 comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio (autocertificazione).

Se la documentazione inerente non fosse possibile produrla in tempi utili, allora si può impiegare una dichiarazione sostitutiva autenticata dall’autorità religiosa, seguita successivamente dai documenti prescritti.

I lavoratori disoccupati (o richiamati alle armi) devono presentare domanda all’Inps entro un anno dalla data del matrimonio e possono farlo attraverso il web (con i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN tramite il portale dell’Istituto e con il servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, funzione assegno per congedo matrimoniale), patronati (tramite i servizi telematici da loro offerti) oppure il Contact Center (tramite il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento, secondo la tariffa del proprio gestore telefonico).

Infine, a chi non spetta l’assegno di congedo matrimoniale, ossia ai dipendenti di aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco e che ricoprano il ruolo di impiegati, apprendisti impiegati o dirigenti; delle aziende agricole; del commercio; del credito assicurazioni; degli enti locali; degli enti statali; delle aziende che non versano il relativo contributo alla CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari).